(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 27 del 25 giugno 2002)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Vista  la  deliberazione  della  giunta provinciale n. 1537 del 6
maggio 2002
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1.  L'Art.  1 del decreto del presidente della giunta provinciale
31 maggio  1995,  n.  25,  e successive modifiche, e' sostituito come
segue:
    «1.  I lavori, le provviste ed i servizi che ai sensi dell'Art. 6
della   legge  provinciale  22 ottobre  1993,  n.  17,  e  successive
modifiche,  possono effettuarsi in economia da parte dell'economato e
degli  uffici periferici e centrali dell'amministrazione provinciale,
in   quanto  specificatamente  competenti  in  base  al  decreto  del
presidente   della  giunta  provinciale  25 giugno  1996,  n.  21,  e
successive modifiche, fatti salvi i principi in materia dettati dalla
normativa comunitaria, sono i seguenti:
      a) consulenze,  perizie,  estimi  di danni da risarcire a terzi
per   conto  degli  amministratori  o  del  personale  provinciale  o
equiparato  ai  sensi  dell'Art. 3 della legge provinciale 9 novembre
2001, n. 16;
      b) stampa  delle  schede,  dei manifesti, tabulati, prestampati
per  lo  svolgimento  delle  operazioni  eIettorali  o  referendarie,
acquisizione  dei  timbri e di altri articoli, anche di cancelleria o
di natura informatica, necessari per le operazioni stesse, compresi i
rimborsi ai comuni;
      c) interventi  e  opere  di  previsione, prevenzione, di pronto
soccorso e di ripristino della protezione civile;
      d) consolidamento,  conservazione e restauro di beni sottoposti
a  tutela  storico-artistica,  scavi  archeologici, conservazione dei
reperti, valorizzazione scientifica e ricerca;
      e) interventi  diretti  al mantenimento, alla salvaguardia e al
miglioramento  delle  acque  da  pesca  e  del  patrimonio  ittico  e
interventi  di  cui  alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, in
materia   di   tutela   della  selvaggina,  compresa  l'attivita'  di
divulgazione;
      f) divulgazione  di bandi di concorso, di gara e altri avvisi a
mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
      g) acquisto  di  libri,  riviste,  giornali  e pubblicazioni di
vario genere, ivi compresi gli estratti, abbonamenti a periodici e ad
agenzie di informazione, nonche' rilegatura di libri e pubblicazioni;
      h) traduzione    e    interpretariato    nei    casi   in   cui
l'amministrazione non possa provvedervi con personale proprio;
      i) trasporti,  noli,  spedizioni,  imballaggio,  magazzinaggio,
facchinaggio  e  relative  attrezzature, spese postali, telefoniche e
telegrafiche;
      j) divise di servizio e indumenti da lavoro per le categorie di
personale individuati da apposito regolamento;
      k) demolizione  di  fabbricati  abusivamente  eretti  ed  altri
lavori  da  eseguirsi  d'ufficio  a  carico  di  contravventori  alle
disposizioni legislative o regolamentari;
      I) pulizia,  derattizzazione,  disinfestazione,  smaltimento di
rifiuti  speciali  e  servizi  analoghi,  custodia,  illuminazione  e
riscaldamento  delle infrastrutture di interesse provinciale, nonche'
fornitura  di  gas,  acqua,  energia  elettrica  e  relative spese di
allacciamento;
      m) fornitura, leasing e riparazione di mobilio, fotocopiatrici,
climatizzatori,  dispositivi  antifurto e strumentari vari, macchine,
materiale   e  attrezzature  d'ufficio,  di  tipografia,  litografia,
riproduzione grafica, cinematografica e fotografia, servizi di stampa
e microfilmatura, cancelleria e valori bollati;
      n) acquisto,    leasing,    installazione,   manutenzione   di'
terminali,  personal  computers, stampanti e materiale informatico di
ogni  genere,  spese  per  servizi  informatici, comprese le linee di
trasmissione dati;
      o) acquisto,  leasing, installazione e manutenzione di impianti
telefonici,  radiotelegrafici,  televisivi, mezzi di amplificazione e
diffusione sonora;
      p) acquisto  di  coppe,  medaglie,  diplomi e altri oggetti per
premi, commemorazioni o rappresentanza;
      q) servizi   di   consulenza,   studi,   ricerca,   indagini  e
rilevazioni,  spese  per  il  funzionamento  dei  centri e laboratori
tecnici,  dei  gabinetti scientifici e di ricerca, acquisto, leasing,
manutenzione  e  riparazione  di attrezzature tecniche, scientifiche,
fotovoltaiche;
      r) corsi  di  preparazione,  formazione  e  perfezionamento del
personale,  nonche'  spese  per  lo  svolgimento dei concorsi indetti
dall'amministrazione  provinciale,  compresa  la  locazione per breve
tempo  di  immobili,  con attrezzature di funzionamento eventualmente
gia' installate, per l'espletamento di corsi e concorsi;
      s) riparazione,   manutenzione,   noleggio   e  rimessaggio  di
autoveicoli,  di  materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti,
polizze    di    assicurazione;   acquisto   degli   autoveicoli   di
rappresentanza del parco macchine centrale;
      t) beni  e  servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati
esperiti  infruttuosamente pubblici incanti, licitazioni o trattative
private e non possa essere differita l'esecuzione;
      u) beni  e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente
rapporto  contrattuale  e  quando  cio'  sia  ritenuto  necessario  o
conveniente  per  assicurare  la prestazione nel termine previsto dal
contratto;
      v) beni  e servizi nell'ipotesi di completamento di prestazioni
non  previste  dal  contratto  in  corso,  qualora  non sia possibile
imporre   l'esecuzione   nell'ambito   dell'oggetto   principale  del
contratto medesimo;
      w) beni  e  servizi  nella  misura strettamente necessaria, nel
caso  di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie
procedure  di  scelta del contraente o nelle more dell'esecuzione del
contratto;
      x) beni   e   servizi   nei   casi   di  eventi  oggettivamente
imprevedibili  e  urgenti,  al  fine  di  scongiurare  situazioni  di
pericoli  a  persone,  animali  o cose, nonche' a danno dell'igiene e
salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
      y) provviste  di generi alimentari, vasellami, suppellettili da
cucina,  attrezzature  e  piccole  spese  varie  per  i convitti e le
scuole, anche materne, i corsi professionali, spese per assicurazioni
obbligatorie, derrate alimentari per le mense scolastiche;
      z) spese  minute,  non  previste nelle precedenti lettere, sino
all'importo specificato nel comma successivo.
    2.  Il  limite  di spesa per ogni lavoro, provvista o servizio di
cui  al  presente articolo e' fissato nella misura massima di 200.000
Euro, al netto di IVA, per quelli di cui alle lettere a), b), c), d),
e), g), i), j), k), l), m), s), t), u), v), w), x) e y), nella misura
massima  di  Euro  130.000,  al  netto di IVA, per quelli di cui alle
lettere n), o) e r), nella misura massima di Euro 70.000, al netto di
IVA,  per  quelli di cui alle lettere f), h), p) e q), e nella misura
di  Euro  10.000,  al  netto  di  IVA  per  la lettera z). E' vietato
l'artificioso frazionamento di qualsiasi fornitura, lavoro o servizio
allo   scopo  di  sottoporli  alla  disciplina  di  cui  al  presente
regolamento.
    3.  L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui
al  presente  articolo  viene  disposta  dai  dirigenti preposti alle
ripartizioni  dell'amministrazione, per le spese riferite agli uffici
centrali,  e  dai  dirigenti  preposti agli uffici periferici, per le
spese riferite agli uffici medesimi.
    4.  I dirigenti degli uffici periferici e i direttori dei circoli
didattici  di  scuola  materna possono ordinare spese in economia nel
limite delle somme messe a loro disposizione dai competenti direttori
di  ripartizione,  salvo  i casi in cui sia altrimenti previsto dalla
legge o dal regolamento.