(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 25 giugno 2002) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1537 del 6 maggio 2002 E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'Art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, e' sostituito come segue: «1. I lavori, le provviste ed i servizi che ai sensi dell'Art. 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, possono effettuarsi in economia da parte dell'economato e degli uffici periferici e centrali dell'amministrazione provinciale, in quanto specificatamente competenti in base al decreto del presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, fatti salvi i principi in materia dettati dalla normativa comunitaria, sono i seguenti: a) consulenze, perizie, estimi di danni da risarcire a terzi per conto degli amministratori o del personale provinciale o equiparato ai sensi dell'Art. 3 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16; b) stampa delle schede, dei manifesti, tabulati, prestampati per lo svolgimento delle operazioni eIettorali o referendarie, acquisizione dei timbri e di altri articoli, anche di cancelleria o di natura informatica, necessari per le operazioni stesse, compresi i rimborsi ai comuni; c) interventi e opere di previsione, prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino della protezione civile; d) consolidamento, conservazione e restauro di beni sottoposti a tutela storico-artistica, scavi archeologici, conservazione dei reperti, valorizzazione scientifica e ricerca; e) interventi diretti al mantenimento, alla salvaguardia e al miglioramento delle acque da pesca e del patrimonio ittico e interventi di cui alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, in materia di tutela della selvaggina, compresa l'attivita' di divulgazione; f) divulgazione di bandi di concorso, di gara e altri avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione; g) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, ivi compresi gli estratti, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, nonche' rilegatura di libri e pubblicazioni; h) traduzione e interpretariato nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con personale proprio; i) trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio e relative attrezzature, spese postali, telefoniche e telegrafiche; j) divise di servizio e indumenti da lavoro per le categorie di personale individuati da apposito regolamento; k) demolizione di fabbricati abusivamente eretti ed altri lavori da eseguirsi d'ufficio a carico di contravventori alle disposizioni legislative o regolamentari; I) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento di rifiuti speciali e servizi analoghi, custodia, illuminazione e riscaldamento delle infrastrutture di interesse provinciale, nonche' fornitura di gas, acqua, energia elettrica e relative spese di allacciamento; m) fornitura, leasing e riparazione di mobilio, fotocopiatrici, climatizzatori, dispositivi antifurto e strumentari vari, macchine, materiale e attrezzature d'ufficio, di tipografia, litografia, riproduzione grafica, cinematografica e fotografia, servizi di stampa e microfilmatura, cancelleria e valori bollati; n) acquisto, leasing, installazione, manutenzione di' terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di ogni genere, spese per servizi informatici, comprese le linee di trasmissione dati; o) acquisto, leasing, installazione e manutenzione di impianti telefonici, radiotelegrafici, televisivi, mezzi di amplificazione e diffusione sonora; p) acquisto di coppe, medaglie, diplomi e altri oggetti per premi, commemorazioni o rappresentanza; q) servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, spese per il funzionamento dei centri e laboratori tecnici, dei gabinetti scientifici e di ricerca, acquisto, leasing, manutenzione e riparazione di attrezzature tecniche, scientifiche, fotovoltaiche; r) corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, nonche' spese per lo svolgimento dei concorsi indetti dall'amministrazione provinciale, compresa la locazione per breve tempo di immobili, con attrezzature di funzionamento eventualmente gia' installate, per l'espletamento di corsi e concorsi; s) riparazione, manutenzione, noleggio e rimessaggio di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti, polizze di assicurazione; acquisto degli autoveicoli di rappresentanza del parco macchine centrale; t) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente pubblici incanti, licitazioni o trattative private e non possa essere differita l'esecuzione; u) beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto; v) beni e servizi nell'ipotesi di completamento di prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo; w) beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente o nelle more dell'esecuzione del contratto; x) beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericoli a persone, animali o cose, nonche' a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale; y) provviste di generi alimentari, vasellami, suppellettili da cucina, attrezzature e piccole spese varie per i convitti e le scuole, anche materne, i corsi professionali, spese per assicurazioni obbligatorie, derrate alimentari per le mense scolastiche; z) spese minute, non previste nelle precedenti lettere, sino all'importo specificato nel comma successivo. 2. Il limite di spesa per ogni lavoro, provvista o servizio di cui al presente articolo e' fissato nella misura massima di 200.000 Euro, al netto di IVA, per quelli di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), i), j), k), l), m), s), t), u), v), w), x) e y), nella misura massima di Euro 130.000, al netto di IVA, per quelli di cui alle lettere n), o) e r), nella misura massima di Euro 70.000, al netto di IVA, per quelli di cui alle lettere f), h), p) e q), e nella misura di Euro 10.000, al netto di IVA per la lettera z). E' vietato l'artificioso frazionamento di qualsiasi fornitura, lavoro o servizio allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento. 3. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al presente articolo viene disposta dai dirigenti preposti alle ripartizioni dell'amministrazione, per le spese riferite agli uffici centrali, e dai dirigenti preposti agli uffici periferici, per le spese riferite agli uffici medesimi. 4. I dirigenti degli uffici periferici e i direttori dei circoli didattici di scuola materna possono ordinare spese in economia nel limite delle somme messe a loro disposizione dai competenti direttori di ripartizione, salvo i casi in cui sia altrimenti previsto dalla legge o dal regolamento.